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R.D. 30/03/1942 n. 318Art. 26 Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica. Art. 27 L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35). Per le iscrizioni previste nell’art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio. Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina. Per le iscrizioni previste nell’art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell’autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell’autorità governativa a norma dell’art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l’approvazione è comunicata. Art. 28 La registrazione della persona giuridica prevista nell’art. 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento. La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell’art. 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro. Art. 29 Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. Art. 30 Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell’ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro. Art. 31 Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 43 e seguente) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Art. 32 Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale. Art. 33 Nel caso previsto dall’art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero. Art. 34 Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l’istruzione l’educazione di cui all’art. 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni. Art. 34 bis Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’art. 163 del . Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’art. 163 del codice. Art. 35 Il riconoscimento di cui al secondo comma dell’art. 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca dell’adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni. Art. 36 La rinunzia alla cittadinanza di cui all’art. 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all’ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza. Qualora la rinunziante risieda all’estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all’agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L’agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell’interno che ne cura, a mezzo dell’autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza. Art. 37 L’iscrizione nel registro previsto nell’art. 314 del codice si esegue senza spese. L’iscrizione della sentenza che revoca l’adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione. Art. 38 Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’art. 269, primo comma, Cod. Civ. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni. Art. 39 L’omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni. Art. 40 La domanda per l’interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella per l’interdizione o l’inabilitazione del minore nell’ultimo anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni. Art. 41 I provvedimenti previsti nell’art. 145 del codice sono di competenza del pre- tore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Art. 42 I provvedimenti indicati nell’art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell’art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che li ha pronunziati. Art. 43 I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi con decreto. Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente. Art. 44 Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore. Art. 45 La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del co- . La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi. Nell’ipotesi prevista nell’art. 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa. Art. 46 Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti), compresi l’inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro. Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice. Art. 47 Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 343 e seguenti, 400 e seguenti, 414 e seguenti) . Art. 48 Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: il giorno in cui si è aperta la tutela; la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell’inventario e del conto annuale l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela; la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura; le risultanze del rendiconto definitivo. Art. 49 Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione; il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato o all’inabilitato; la data del provvedimento che revoca l’emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione. Art. 50 Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica. Art. 51 Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all’ufficio del giudice tutela- re del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione. SEZIONE II Disposizioni relative al Libro II Art. 52 Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni. In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L’inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell’atto, negli altri casi. Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 4983). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi Art. 53 Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell’ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. Art. 54 I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal se- condo comma dell’art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all’iscrizione in separazione. Eseguita l’annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l’annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa. Art. 55 Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l’art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta. SEZIONE III Disposizioni relative al Libro III |
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